Nella giornata del 19 giugno scorso, agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti della Questura di Foggia, insieme agli agenti della Polizia Municipale, in ottemperanza all’ordinanza appositamente emessa il 15 giugno dal questore, hanno effettuato un servizio straordinario finalizzato al contrasto del fenomeno della prostituzione. Le pattuglie intervenute si sono dispiegate lungo la SS 673. Durante tutto il percorso sono state controllate dodici donne intente a svolgere attività di meretricio. Tutte sono state accompagnate presso gli uffici della Questura al fine di procedere all’esatta identificazione e alle contestazioni del caso.
In particolare, in seguito ad accertamenti svolti col personale dell’Ufficio Immigrazione, a carico di una di loro è stato emesso e notificato un provvedimento di espulsione per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Tre donne sono risultate già destinatarie di provvedimento di allontanamento e per tanto, al termine degli accertamenti hanno lasciato gli uffici. Un’altra è stata invitata a presentarsi ai sensi dell’articolo 15 del TULPS, presso l’Ufficio Immigrazione per regolarizzare la propria posizione. Le rimanenti, risultate regolari, sono infine state invitate a lasciare la Questura. A tutte le donne presenti è stata contestata la violazione prevista dall’articolo 15 c. 1 e 2 del Codice della Strada per aver procurato intralcio alla circolazione stradale.
Nell’ambito dei servizi predisposti per i controlli dei ciclomotori e dell’uso dei caschi sono stati conseguiti i seguenti risultati: 3 fermi amministrativi di ciclomotori per guida senza casco; un fermo amministrativo per guida senza patente; un sequestro amministrativo di ciclomotore per mancanza della copertura assicurativa.

Affermo che, anche con le nuove disposizioni legislative, le Ordinanze Sindacali ed i Regolamenti di Polizia Urbana devono essere conformi ai principi generali dell’Ordinamento, secondo i quali la prostituzione su strada non può essere vietata in maniera vasta ed indeterminata. Di conseguenza, i relativi verbali di contravvenzione possono essere impugnati in un ricorso. In più per le medesime ragioni, i primi provvedimenti suddetti non possono essere emessi per problematiche permanenti ed i secondi non possono riguardare materie di sicurezza e/o ordine pubblico.
P.S. I relativi soggetti possono essere sanzionati per evasione fiscale, anche per le tasse locali (art. 36 comma 34bis Legge 248/2006, come chiarificato dalla Cassazione con la Sentenza n. 10578/2011).