Sta facendo il giro delle messaggerie whatsapp degli attori economici la lettera di dimissioni dal CdA del Consorzio Asi, firmata dal presidente della Camera di Commercio Fabio Porreca, il quale nei giorni scorsi aveva inviato una missiva in cui annunciava che non avrebbe più partecipato alle riunioni dell’organismo se non ci fossero stati atti conseguenti a mantenere un profilo di legalità da parte del direttore generale Michelangelo Marseglia.
Adesso ha però deciso di dimettersi, per evitare qualsivoglia strumentalizzazione politica grillina, che pure era circolata pesantemente nei giorni scorsi. “C’è chi sostiene che io avrei preso questa posizione in seno all’ASI per strizzare l’occhio al M5S e con l’ambizione di diventare presidente del Consorzio. La difesa della legalità sembra non essere una motivazione credibile”, aveva detto lo stesso Porreca a l’Immediato.
Da qui le dimissioni, un gesto consequenziale. Vi si legge: “Riscontro la convocazione del Consiglio d’amministrazione per lunedì 16 luglio a firma del Presidente. Constato quindi la sua volontà di continuare a esercitare la carica nonostante sia stata accertata dall’ANAC l’inconferibilità e la conseguente nullità del suo incarico. E’ a tutti voi nota la mia posizione di dissenso formalizzata il 05/07. Successivamente è intervenuta l’ANAC, che con nota inviata al Consorzio in data 06/07 c.a. ha chiarito in modo inequivocabile che: “…Pertanto, nel caso in esame, l’incarico conferito è nullo a far data dalla notifica della delibera n. 453 del 9 maggio 2018 e, di conseguenza, il RPCT deve conformarsi a tale provvedimento, adottando le misure necessarie per far cessare l’esercizio della carica illegittimamente conferita…Pertanto si invita il RPCT (il responsabile per la prevenzione e l’anticorruzione) a conformare il proprio comportamento a quanto sopra indicato, evidenziando che, in difetto, questa autorità interesserà la magistratura contabile per gli aspetti di competenza”.
Porreca ci va giù duro. “Non vedo come il RPCT, il Presidente e i Consiglieri, possano non conformarsi ai provvedimenti dell’ANAC senza incorrere in più gravi responsabilità. Rilevo, però, che la mia posizione sulla questione è radicalmente divergente, direi inconciliabile, da quella assunta dal Presidente e dal RPCT. Pertanto prendo atto con rammarico che, per quanto mi riguarda, non sussistono più le condizioni di serenità e di sintonia per la mia permanenza nel CdA. Per tali ragioni rassegno le mie dimissioni da consigliere d’amministrazione del Consorzio ASI di Foggia con effetto immediato. Permettetemi, congedandomi, di esprimere un auspicio: per l’importanza che l’ASI riveste per lo sviluppo del sistema imprenditoriale e per l’economia del territorio, date la rilevanza e la complessità delle tematiche e delle problematiche che è chiamata ad gestire, mi auguro che, nel rigoroso e imprescindibile rispetto delle norme, si trovino soluzioni veloci ed efficaci per dare piena operatività all’azione dell’Ente rilanciandone ruolo e progettualità” .
Lo scontro è durissimo e la Provincia per la seconda volta, dopo le dimissioni di Gigi Damone, rimane senza un rappresentante in seno al CdA dell’Asi. Tutti gli atti andranno sotto una grande lente di ingrandimento, osserva un confindustriale critico, perché potrebbero essere nulli. La questione però è molto delicata e sono diverse le sentenze che potrebbero confermare l’operato di Michelangelo Marseglia. L’11 giugno scorso Angelo Riccardi, difeso dall’avvocato romano Marcello Anastasio Pugliese, ha trasmesso le sue controdeduzioni con una contestuale richiesta di archiviazione.
Controdeduzioni suggellate da Marseglia. “L’Autorità, però, non ha minimamente preso in considerazione le circostanze in merito al fatto che il Consorzio non è istituito dagli enti locali che vi partecipano ma viene istituito per legge e la partecipazione degli enti locali, tra cui il Comune di Manfredonia, viene definita dalla legge stessa la quale attribuisce, poi, la vigilanza alla sola Regione. Pertanto se la norma prescrive che per enti pubblici debbano intendersi “gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati”, deve escludersi che tale norma possa includere il Consorzio ASI di Foggia poiché – sebbene ente pubblico economico -la struttura del consorzio non consente livelli e gradi di ingerenza potenzialmente suscettibile di fenomeni di corruttela in quanto c’è una frattura netta tra chi nomina gli amministratori e/o conferisce l’incarico (assemblea dei consorziati tra cui anche il Comune di Manfredonia) e chi, invece, istituisce, finanzia e vigila sul Consorzio (Regione Puglia)”.
Nella sua delibera l’Anac aveva definito il Consorzio Asi un ente pubblico provinciale. Marseglia contesta proprio questo punto dichiarando che il Consorzio ASI FG, invece, è “ente pubblico economico di livello regionale e strumentale per il perseguimento di finalità pubblicistiche, quali la gestione e l’infrastrutturazione delle aree di sviluppo industriale, che non interferiscono con le funzioni ed i compiti istituzionali dei soggetti che vi partecipano”.
In realtà un suo collega campano aveva vinto sull’Anac contestando un altro elemento. In quel caso l’ autorità aveva ordinato al Rpc interno all’ Asi di procedere alla contestazione e di irrogare anche la sanzione ex art. 18 del dlgs 39/2013, attuativo della legge Severino. Ma in base alla stessa riforma l’ Anac non può intervenire in luogo del responsabile della prevenzione nell’ente vigilato ma deve limitarsi a esprimere al destinatario il suo orientamento, sicuramente molto qualificato: spetta poi all’ ente, nel rispetto della sua autonomia organizzativa, adottare le decisioni necessarie in materia di incompatibilità degli incarichi nel rispetto della legge. I giudici amministrativi per il caso campano hanno sostenuto che il controllo dell’ authority non può essere trasformato in modo surrettizio in un vero e proprio potere di sostituzione, al di fuori di un adeguato riconoscimento delle previsioni legislative.
Tuttavia il Tar ha anche sottolineato che l’atto del responsabile della prevenzione interno all’amministrazione può sempre essere annullato dal giudice amministrativo. I Consorzi Asi possono essere inclusi tra i soggetti pubblici per cui vale l’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, meglio nota come Legge Severino? Sta tutto qui il dilemma. La giurisprudenza amministrativa si divide. Per il TAR Lazio Roma Sezione Prima i Consorzi Asi che sono degli “enti pubblici economici” non rientrano nel novero dei soggetti elencati nell’articolo della Legge Severino, dal momento che una interpretazione del decreto legislativo volta ad applicare anche agli enti pubblici economici (e, quindi, ai Consorzi ASI) le previsioni sul conferimento di incarichi si porrebbe in contrasto con la legge delega e sarebbe viziata da incostituzionalità per violazione dell’art. 76 della Costituzione.
