Si torna a scuola. La Puglia si attiene al Dpcm e dà l’ok al ritorno in aula per elementari e medie ma con alcuni accorgimenti e disposizioni che tirano in ballo le famiglie degli studenti. Ecco il testo dell’ordinanza inviata questa sera dal governatore Emiliano alle testate giornalistiche. Per il documento integrale – CLICCA QUI
La decisione di Emiliano
Lo aveva annunciato ed è arrivata la nuova ordinanza sulla scuola del governatore della Puglia, Michele Emiliano. Era prevista per il prossimo lunedì, ma la pubblicazione della sospensiva da parte del Tar ha accelerato le procedure. Proprio il tribunale amministrativo, peraltro, aveva sottolineato l'”inadeguatezza del sistema scolastico pugliese ad attivare subito la Dad”, che “si traduce in una sostanziale interruzione delle attività didattiche e dei servizi all’utenza scolastica”.
“Gli aspetti evidenziati dal TAR circa l’inadeguatezza del sistema scolastico pugliese – si legge nell’ordinanza – costituiscono elementi obbiettivi mai resi noti dal Ministero dell’Istruzione, da ritenersi pertanto unico responsabile dell’omesso aggiornamento tecnologico delle scuole del ciclo primario, nonostante i lunghi mesi di preparazione e gli ingenti investimenti effettuati durante l’estate per affrontare una recrudescenza dell’epidemia”.
“Nell’ottica del bilanciamento tra diritto alla salute e diritto allo studio, alla stregua delle ultime informative e dell’ultimo rapporto di monitoraggio dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio pugliese, aggiornato al 4 novembre, è necessario dare prevalenza al diritto alla salute disponendo per il primo ciclo di istruzione la didattica digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, per le famiglie che lo richiedano, garantendo il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni, in luogo dell’attività in presenza. Ove tale collegamento non possa essere garantito immediatamente, ogni singolo istituto deve ricercare ogni altra modalità utile che consenta comunque a didattica digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, agli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta senza alcun pregiudizio del diritto allo studio o del profitto dello studente”.
“Con decorrenza dal 7 novembre 2020 – si legge nel testo – e sino a tutto 3 dicembre 2020, l’attività didattica si deve svolgere in applicazione del dpcm 3 novembre 2020”.
- Con decorrenza dal 7 novembre 2020 e sino a tutto 3 dicembre 2020, l’attività didattica si deve svolgere in applicazione del dpcm 3 novembre 2020, salvo quanto previsto ai successivi punti 2 e 3;
- Al fine di consentire anche in Puglia la tutela della salute pubblica attraverso la didattica digitale integrata nel primo ciclo di istruzione (elementari e medie), per ridurre il rischio di diffusione epidemica, le istituzioni scolastiche del medesimo primo ciclo di istruzione devono garantire il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, in luogo dell’attività in presenza. Ove questo collegamento non possa essere garantito immediatamente, ogni singolo istituto, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, deve ricercare ogni altra modalità utile a consentire comunque l’attivazione della didattica digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, agli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta;
- Ove necessaria una implementazione tecnologica ai fini di cui al comma 2, ogni conseguente adempimento deve avvenire con l’urgenza del caso e comunque in tempi compatibili con l’attuazione di quanto disposto al medesimo punto 2, tenendo presente che agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza e che pertanto l’eventuale assenza deve sempre considerarsi giustificata;
- Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
- Le Istituzione Scolastiche di ogni ordine e grado devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute (scuola.salute@regione.puglia.it) il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza covid.
La presente Ordinanza è pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale; viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, ai Prefetti delle province ed ai Sindaci dei comuni pugliesi.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
