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Home » No al cemento sull’istmo di Capoiale. Accolto il ricorso della Cosmopolitan contro la costruzione di un rimessaggio

No al cemento sull’istmo di Capoiale. Accolto il ricorso della Cosmopolitan contro la costruzione di un rimessaggio

Di Redazione
9 Settembre 2021
in Cronaca
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ciao ciao: "" -

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto dalla società Cosmopolitan Society dei fratelli Iannone, titolare di una stazione di rifornimento di carburante per imbarcazioni ubicata sulla sponda di levante del porto canale di Capoiale, avverso il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Cagnano Varano in favore della ditta Coccia Pietro per la realizzazione di un’attività di rimessaggio per imbarcazioni sulla stessa sponda.

Il progetto di Coccia prevedeva lo sbancamento di una cospicua porzione dell’argine e la realizzazione di una insenatura artificiale (darsena) per l’ingresso delle imbarcazioni in rimessaggio, oltre che la costruzione di un imponente fabbricato; a tale intervento si è sempre fermamente opposta la Cosmopolitan Society (con gli avvocati Domenico Fasanella e Antonio Deramo), la quale ha lamentato la particolare invasività dell’intervento, realizzato a pochi metri dalla propria stazione di servizio, che viene a determinare un drastico stravolgimento dell’intero ecosistema e dell’originario habitat, di alta valenza naturalistica, finendo per intralciare lo stesso svolgimento dell’attività di rifornimento carburante delle imbarcazioni, tenuto conto delle considerevoli dimensioni dei pescherecci che si avvalgono del proprio servizio e dei prevedibili ingorghi che si creerebbero all’interno del medesimo porto canale, largo appena 10/12 metri.

Nel proprio ricorso la Cosmopolitan ha lamentato la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica che necessariamente deve precedere il rilascio del permesso di costruire; tale autorizzazione era stata rilasciata nel 2012 in favore della ditta Coccia (con gli avvocati Enrico Follieri e Ilde Follieri) per un diverso progetto, e comunque la stessa era da tempo scaduta per effetto del decorso del termine di cinque anni di efficacia previsto dalla legge; ha inoltre evidenziato l’illegittimità del parere favorevole di incidenza ambientale rilasciato dalla Provincia di Foggia in quanto fondato sulla asserita “antropizzazione” dell’area, in realtà del tutto insussistente.
In primo grado il TAR Puglia aveva inizialmente respinto il ricorso della Cosmopolitan, non condividendo le censure mosse da quest’ultima avverso il permesso di costruire impugnato.
Nella propria decisione di appello, invece, il Consiglio di Stato nel ribaltare la sentenza di primo grado ha espressamente riconosciuto l’esistenza dei citati vizi procedurali lamentati dalla Cosmopolitan, ritenendo che tale società “…va considerata legittimata all’impugnazione in quanto sono incontroversi lo ‘stabile collegamento’ della sua attività con lo specchio acqueo interessato dall’attività commerciale che il controinteressato intende intraprendere” e il suo interesse, “alla conservazione dell’habitat naturale in cui l’intervento andrebbe a collocarsi”; lo stesso Consiglio di Stato ha altresì ritenuto che la medesima Cosmopolitan “…ragionevolmente conta, per mantenere il proprio giro di affari, sull’amenità dei luoghi, che può come tale attirare un certo numero di diportisti, interessati a fruire del suo servizio, e teme che questa situazione venga stravolta (così come è in effetti avvenuto) dall’intervento programmato dal controinteressato (Coccia), che consiste in una struttura dalle imponenti dimensioni descritte…”.

Nel frattempo l’attività di rimessaggio è stata realizzata dalla ditta Coccia, che ha sbancato una consistente porzione dell’argine del porto canale per ricavarne una insenatura e vi ha anche realizzato un manufatto in adiacenza, per cui adesso il Comune di Cagnano Varano dovrà adottare i conseguenti provvedimenti di legge, che in questi casi prevedono il ripristino dello stato dei luoghi preesistente.
Soddisfazione è stata espressa dall’avvocato Domenico Fasanella per l’esito positivo di una lunga battaglia giudiziaria svoltasi davanti ai massimi organi della giustizia amministrativa: “siamo sempre stati fermamente convinti della fondatezza delle nostre ragioni ed abbiamo quindi legittimamente dato corso ad una mirata azione dapprima dinanzi al TAR e poi al Consiglio di Stato. Per effetto dell’annullamento in sede giurisdizionale del permesso di costruire – prosegue il legale – ne consegue l’abusività delle opere edilizie nel frattempo realizzate dalla ditta Coccia sotto il vigore del permesso annullato, per cui il Comune dovrà inevitabilmente dare esecuzione al giudicato mediante l’adozione dei correlativi provvedimenti di carattere ripristinatorio”.
A questo punto non resta che attendere, dunque, le determinazioni del Comune di Cagnano Varano finalizzate all’esecuzione dell’ultimo giudicato.

Tags: Cagnano VaranoIstmo Capoiale
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