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Home » Oasi Lago Salso, coltivazioni hanno compromesso l’habitat. Tar boccia il ricorso della società che gestiva l’area

Oasi Lago Salso, coltivazioni hanno compromesso l’habitat. Tar boccia il ricorso della società che gestiva l’area

Di Redazione
10 Febbraio 2022
in Ambiente&Turismo
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ciao ciao: "" -

Habitat naturale compromesso. Il Tar Puglia ha bocciato il ricorso proposto da Oasi Lago Salso S.p.A., in liquidazione, contro il Comune di Manfredonia, nei confronti del Parco del Gargano. La società contestava all’amministrazione “di aver revocato – si legge in sentenza – i contratti di concessione a favore della ricorrente dei terreni agricoli comunali”, con diffida “al rilascio degli immobili oggetto di concessione nel termine inderogabile di 15 giorni”. Il ricorso riguardava anche la delibera relativa alla “concessione di terreni agricoli comunali siti nel comprensorio agricolo ex Daunia Risi”.

Ebbene, secondo i giudici, “la revoca del contratto costituisce legittima manifestazione della potestà di autotutela del Comune il quale, per potersi liberare dal vincolo contrattuale, ben poteva e ben può fare ricorso all’atto di secondo grado per ragioni di pubblico interesse o anche per inadempimento del concessionario. Né può meravigliare che sia stato dato mandato al dirigente di recuperare il bene pubblico nelle forme speciali ammesse dall’ordinamento per i beni demaniali e per quelli del patrimonio indisponibile di un ente pubblico. A tal riguardo, giova rammentare che una delle manifestazioni tipiche della supremazia dell’ente pubblico risiede proprio nell’esercizio della autotutela, cioè nella facoltà, eccezionalmente concessa dalla legge, di ritornare in possesso di beni senza necessità di rivolgersi all’autorità giudiziaria”.

foto M.Caldarella arch. Csn onlus

La vicenda ruota attorno ai terreni coltivati in un’area rientrante nel Parco del Gargano, già contestata pesantemente dagli ambientalisti. “La documentazione fotografica – riporta la sentenza del Tar – offre sicuro elemento di prova circa il fatto che i terreni inclusi nel sito di importanza comunitaria Oasi lago salso sono stati coltivati in modo tale da compromettere l’habitat naturale di alcune specie faunistiche, ed in violazione ad un preciso obbligo di destinazione degli stessi a pascolo, violando l’impegno assunto nell’ambito di una procedura di infrazione comunitaria – la n. 2001/4156 – di mettere in atto le misure di compensazione concordate in sede europea. I motivi di interesse pubblico posti a base della revoca sono riassumibili nella affermazione per cui pertanto, all’interno di un’Oasi naturalistica inserita in siti della rete Natura 2000 (ZCS, ZPS, IBA) la società Oasi Lago salso s.p.a. non ha assicurato l’ottemperanza degli obblighi di tutela delle specie faunistiche, consentendo pratiche colturali a danno della comunità avifaunistica nel particolare e sensibile periodo della riproduzione. Appare quindi evidente che le compensazioni, che erano destinate alla creazione di aree a pascolo per 280 ettari, andavano condotte esclusivamente con l’utilizzo di bestiame a pascolo seguendo i dettami relativi al carico di bestiame. I prati pascolo invece sono aree agricole coltivate e pertanto tale destinazione contrasta con le misure di compensazione”. Per questi motivi, “il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) dichiara improcedibile il ricorso principale; respinge i motivi aggiunti. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa”. (In alto, la foto dall’alto dei terreni coltivati in piena Oasi)

Tags: Oasi Lago Salso
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