Una importante sentenza ha ristabilito con sospensiva i criteri adottati dalla Provincia di Foggia per il pagamento dell’utilizzo di suolo e sottosuolo pubblico. Come si ricorderà, prima dell’avvento di Nicola Gatta all’amministrazione provinciale, colossi del vento pagavano come tassa di occupazione di suolo pubblico per i loro elettrodotti solo 7 euro a chilometro, un valore che riparametrato portò nelle casse dell’Ente circa milioni di euro. Recentemente però la Terza Sezione del Tar Puglia aveva accolto il ricorso presentato dall’Associazione Nazionale Energia del Vento, Daunia Wind Srl, Margherita srl, Eolsiponto Srl, Torretta Wind Srl ed Eolica Pietramontecorvino Srl contro il regolamento adottato dal Consiglio provinciale di Foggia con delibera n. 9 del 25 maggio 2021, ribaltando le tariffe e portandole ad essere molto più alte per soprassuolo che per il sottosuolo, pari solo ad un quarto del primo.
Ebbene, la Provincia, rappresentata dall’avvocato Raffaele De Vitto, ha impugnato la sentenza del Tar, ottenendo dalla Settima Sezione del Consiglio di Stato l’accoglimento della richiesta di sospensiva, con l’udienza di merito fissata il prossimo 20 settembre. La tariffa di occupazione non può essere standard. Un passo carrabile agricolo è diverso da un corridoio eolico. Chi occupa il suolo e l’utilità che ne trae fanno la differenza.
Sventato quindi il pericolo che i titolari di passo carrabile per l’accesso ad una abitazione o ad un fondo agricolo potessero subire un aumento considerevole del Canone Unico Patrimoniale, a fronte del quale le società operanti nel campo delle energie rinnovabili avrebbero ottenuto un corrispondente sconto per l’utilizzo del sottosuolo.
Si è dunque evitato che, per effetto della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, i titolari di passo carrabile vedessero lievitare il loro canone, passando ad esempio da 161 euro a 988 euro; mentre alcune delle società titolari di concessioni per attraversamenti del sottosuolo ne ottenessero una robusta riduzione, passando ad esempio da 60mila 238,14 euro a 37mila 460,75 euro, con un risparmio di 22mila 768,29 euro.
“Una situazione evidentemente paradossale – commenta il presidente della Provincia, Nicola Gatta –. Applicando il criterio previsto dal Tar, al posto delle imprese del settore delle energie rinnovabili che occupano il sottosuolo avrebbero dovuto pagare i titolari di passo carrabile che occupano il soprassuolo. Il che avrebbe realizzato una sostanziale equivalenza tra due situazioni estremamente diverse sul fronte del canone applicato – sottolinea Nicola Gatta –. Una circostanza che il nostro regolamento, ad invarianza di gettito, disciplinava opportunamente in modo più giusto, tenendo nella doverosa considerazione e valutando equamente interessi differenti”.
“L’accoglimento della richiesta di sospensiva avanzata dalla Provincia di Foggia – evidenzia il presidente dell’Ente di Palazzo Dogana – restituisce quindi immediata efficacia al nostro regolamento provinciale”.
“Adesso attendiamo con serenità l’udienza del 22 settembre – conclude Nicola Gatta – convinti della fondatezza delle nostre ragioni e della scelta a cui è ispirata, in piena legittimità, l’architettura di un regolamento che non poteva mettere sullo stesso piano abitazioni e fondi agricoli ed imprese operanti nel campo delle energie rinnovabili”.
